Obblighi del datore di lavoro nel licenziamento di un apprendista inidoneo

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 30657/2024 offre spunti significativi in merito agli obblighi del datore di lavoro nel caso di licenziamento di un apprendista professionalizzante dichiarato inidoneo per il ruolo di “Capo treno/capo servizi”. Questo caso, pur non rappresentando una situazione frequente nella prassi, solleva interrogativi rilevanti riguardo la natura del contratto di apprendistato e le conseguenti responsabilità del datore.

Nel caso specifico, l’apprendista era stato avviato a un percorso formativo per conseguire un ruolo di responsabilità alla conclusione del contratto di apprendistato. Tuttavia, la sua inidoneità psichica ha indotto l’azienda ferroviaria a procedere al licenziamento, non essendovi la possibilità di reintegro in mansioni alternative data la specificità vincolante del contratto di apprendistato.

In prima istanza, il giudice di primo grado aveva riconosciuto la legittimità del recesso. Tuttavia, la Corte di Appello di Roma ha successivamente ribaltato tale decisione, riconoscendo l’inidoneità psichica per il ruolo di “Capo treno”, ma affermando la possibilità di assegnare l’apprendista a mansioni diverse. La Corte ha ritenuto che l’azienda non avesse tempestivamente verificato l’opzione di assegnare al giovane lavoratore compiti alternativi, decisione che avrebbe potuto evitare l’interruzione del rapporto di lavoro.

In risposta a tale pronuncia, l’azienda ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’impossibilità di impiegare l’apprendista nelle mansioni previste dal contratto vanificasse la causa del rapporto di lavoro. È stata inoltre contestata la carenza di iniziativa da parte del lavoratore nel dimostrare la disponibilità di posizioni compatibili internamente.

La Suprema Corte ha fatto un’attenta disamina della normativa relativa al contratto di apprendistato, sottolineando l’importanza della sua componente formativa, distintiva rispetto ad altre tipologie contrattuali. La Corte ha evidenziato che la violazione degli obblighi formativi possa comportare conseguenze significative per il datore di lavoro, inclusa la decadenza dagli sgravi contributivi e la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il recesso non potesse essere qualificato come un “normale” giustificato motivo oggettivo. Ha stabilito, pertanto, che nel contesto specifico l’onere di ricerca di mansioni alternative non ricadeva sul datore di lavoro, considerando le peculiarità legate alla non idoneità del lavoratore rispetto al piano formativo concordato.

Questa sentenza si configura come un importante chiarimento giuridico riguardo la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, evidenziando la necessità per i datori di lavoro di considerare attentamente le specificità di tale rapporto, soprattutto in presenza di situazioni di inidoneità.