Gestione dei sinistri

Gestione dei sinistri

In seguito a un infortunio, stradale o non, ci si trova solamente di fronte a un intricato scenario giuridico, fra assicuratori, responsabili civili, civilmente obbligato alla pena pecuniaria ( in caso di conseguenze penali e insolvenza del responsabile civile rispetto alle sanzioni comminate ), conseguenze penali e civili.
In questo contesto, è fondamentale avvalersi della consulenza di esperti diritto, in grado di guidare i soggetti rappresentati nel complesso labirinto legale, fra definizioni stragiudiziali, processo civile e/o penale, a tutela dei rispettivi diritti e legittimi interessi.
La complessità della vicenda è evincibile già dalla molteplice gamma di danni, materiali e immateriali, che possono generarsi.
Danno patrimoniale ( es. perdita del reddito e/o della capacità lavorativa, riparazione veicolo e spese mediche, danni a strutture e/o cose, spese mediche, cure specialistiche e presidi medico assistenziali );
Danno biologico ( ad esempio l’invalidità temporanea assoluta, o relativa; l’invalidità permanente, il danno iatrogeno, danno differenziale, danno catastrofale)
Danno biologico ex danno morale: tutti quei danni relativi alla sfera intima e personale, le implicazioni delle permanenti menomazioni psicofisiche nel rapporto con i terzi e i propri cari, fino al punto di generare un autonomo diritto, in capo a questi, di vedersi risarcire la ridotta o recisa qualità del rapporto parentale o affettivo con la persona.
La complessità del sinistro varia poi a seconda della presenza di ulteriori circostanze, quali ad esempio l’essersi verificato in ambiente socio-sanitario, ovvero nel tragitto casa-lavoro-casa. In tale ultimo caso, ad esempio, è doveroso attivare l’assistenza INAIL, oltre al risarcimento del danno differenziale, dovuto dal datore di lavoro e/o dalla compagnia assicurativa, senza contare poi di precisi e perentori adempimenti che il datore di lavoro deve svolgere, evitando di incorrere in ulteriori gravose conseguenze ( si pensi all’obbligo di denunciare ad INAIL la malattia professionale/ infortunio entro tre giorni ).
Questo per far intendere che in tutti i casi un'assistenza qualificata e specializzata in materia, evita il rischio di incorrere in conseguenze ancora più gravose. E’ chiaro che chi decida di affrontare autonomamente la vicenda, non possiede gli strumenti adeguati per valutare la congruità dell’offerta, o per evitare il coinvolgimento ( e l’eventuale condanna ) in un procedimento giurisdizionale ( penale e/o civile ).
Le implicazioni sono notevoli, necessitando, solo a titolo di esempio, di alcune circostanze che vengono quotidianamente affrontate, estranee a chi non si occupa di tali questioni.

Sinistro occorso durante il rapporto di lavoro

Per meglio comprendere la complessità delle dinamiche nella gestione di un sinistro, si porta ad esempio la questione di un lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento ingrate del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro: mentre il lavoratore, in questo caso, ha l'onere di provare il fatto costituente, l'inadempimento ed il “nesso di causalità materiale” tra l'inadempimento ed il danno”, contrariamente a quanto si pensi, non dovrà dimostrare la colpa del datore, poiché in questo caso opera una presunzione di legge ( art. 1218 c.c. ) per la quale sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare il danno.
Questo comporta una doverosa e attenta valutazione delle circostanze sottese, sia per il lavoratore ( che non dovrà preoccuparsi di dimostrare la colpa del datore, quanto semmai di provare l’aver tenuto una condotta consona e prudente delle sue mansioni, e il nesso fra evento dannoso e le conseguenze subite), sia da parte del datore di lavoro ( che deve dimostrare, entro precisi termini, di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno ).

La condotta del danneggiato

Ad esempio, in presenza di una dinamica complessa, o poco chiara, viene quasi sempre chiesto da controparte se la condotta del danneggiato può rappresentare un concorso di colpa, ovvero, con un ragionamento contrattuale, se le conseguenze del sinistro, in caso di una condotta più accorta, fossero state minori, o evitabili.
Ancor più nel dettaglio, nel caso di parenti che agiscano per il risarcimento del danno per la perdita di un proprio caro, la Cassazione è entrata ancora più nello specifico, con una pronuncia del 14.6.2021 sancendo che anche in questo caso, ovvero nel caso di domanda formula per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, “l’idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta. (CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/06/2021).
Attraverso una assistenza giudiziale adeguata, anche in presenza di comportamenti apparentemente colposi, si riesce a provare che tale condotta sia dovuta a uno stato di necessità, o che fosse comunque inevitabile ( si pensi al riflesso di evitare una sagoma irriconoscibile che piomba nel mezzo della strada, comportando la reazione di una sterzata violenta, con conseguenze invasione della corsia di marcia contraria ). Tuttavia sono vicende che scontano una specifica tempistica, e che, se non dimostrate per tempo, non possono più tornare alla valutazione del giudice, rischiando così di perdere la loro valenza probatoria.

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